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Decreto legislativo 198/1995

Art. 21 — Posizione di stato degli ammessi ai corsi

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/21parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 21. Posizione di stato degli ammessi ai corsi 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volonta' nell'Arma; d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'arma; 2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

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