Decreto legislativo 198/1995
Art. 20 — Prova facoltativa
Art. 20. Prova facoltativa 1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compresso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 20, commi 1 e 3.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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