Decreto legislativo 198/1995
Art. 19 — Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito
Art. 19. Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito 1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi. 2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento psico-attitudinale e' ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci ventesimi. 4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso. 5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilita', nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 19, comma 1; (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 19, comma 2; (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) la mod…
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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