Decreto legislativo 196/1995
Art. 40 — Abrogazione e convalida di norme
Art. 40. Abrogazione e convalida di norme 1. Sono abrogati: a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519; b) la legge 10 marzo 1965, n. 121; c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212; d) la legge 6 giugno 1986, n. 254; e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 2. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme integrative delle disposizioni in esso contenute.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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