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Decreto legislativo 196/1995

Art. 39 — Modifiche alla normativa vigente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/39parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 39. Modifiche alla normativa vigente 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: " 2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.". 2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: " .. di specializzazione, di specialita' .." sono inserite le parole: "di categoria". 3. all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' cancellato il periodo: " .. e del conferimento delle qualifiche di 'aiutante' o 'scelto' ..". 4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.". 5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.". 6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.". 7. Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: " 1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica.". 8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' cosi modificato: "Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.". 9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: " 2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.". 10. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404". 11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente: "L'indennita di volo prevista delle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti e' estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purche' ne siano comunque sprovvisti". 13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' cosi' modificato: " 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare. 4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita' sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.". 14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' cosi' modificato: " 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennita' integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1 gennaio di ogni anno.". 15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, e' del 20 per cento. Note all'art. 39: - Per chiarezza, si trascrive il testo del primo comma dell'art. 7 della legge n. 599 del 1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 5): "Art. 7. - Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dell'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione". - Il testo degli articoli 23 e 31 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6), come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 23. - Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita' delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni". "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti". - Si trascrive, per una maggiore comprensione, il testo dell'art. 6, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 ("Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza"): "5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria. 6. .. 7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che, cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria". - Il testo dell'art. 52 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) e' il seguente: "Art. 52. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli". - Per l'art. 3, comma 65, della legge n. 537 del 1993 e per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 7.

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