Decreto legislativo 196/1995
Art. 41 — Clausola finanziaria
Art. 41. Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995 n. 130. Nota all'art. 41: - Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 29 aprile 1995, n. 130 ("Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riodino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"): "4. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, valuato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero dell'interno. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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