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Decreto legislativo 196/1995

Art. 35 — Inquadramento nel ruolo dei sergenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/35parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 35. Inquadramento nel ruolo dei sergenti 1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente. 2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purche' in possesso dell'idoneita' psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonche' i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno; b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi: 1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio. Note all'art. 35: - Per l'argomento della legge n. 958 del 1986 si veda nelle note all'art. 34, comma 12. - La legge 11 luglio 1978, n. 382, reca "Norme di principio sulla disciplina militare".

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