Decreto legislativo 196/1995
Art. 34 — Inquadramento nel ruolo dei marescialli
Art. 34. Inquadramento nel ruolo dei marescialli 1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita di servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli: a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995. 2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995. 3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari. 4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici. 5. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 6. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1 settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3. 8. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni. 10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1 settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1 settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo. 14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10. 15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo. Note all'art. 34: - Si riporta la tabella C allegata alla legge n. 212 del 1993 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6): "TABELLA C FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI =============================================================== GRADI O QUALIFICA | Forme di | Periodi _____________________________________| Avanzamento | minimi di DA | A | | permanenza | | | nel grado _________________|___________________|_____________|___________ Maresciallo mag- | Tenente o grado | Concorso | 1 anno giore e gradi | corrispondente | | corrispondenti | | | | | | Maresciallo mag- | Aiutante o scelto | Anzianita' | 5 anni giore e gradi | | | corrispondenti | | | | | | Maresciallo capo | Maresciallo mag- | Scelta | 4 anni e gradi corri- | giore e gradi | | spondenti | corrispondenti | | | | | Maresciallo or- | Maresciallo capo | Anzianita' | 4 anni dinario e gradi | e gradi corri- | | corrispondenti | spondenti | | | | | Sergente maggio- | Maresciallo ordi- | Scelta | 7 anni e re e gradi | nario e gradi | | 6 mesi corrispondenti | corrispondenti | | | | | Sergente | Sergente maggiore | Concorso | 2 anni e | e gradi corri- | | 6 mesi | spondenti | | _________________|___________________|_____________|___________ Nota. - I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianita' brigadieri dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado". - Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 212/1993 citata: "I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti". - Il testo degli articoli 22 e 31 della legge stessa e' il seguente: "Art. 22. - I sergenti impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile. Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'art. 20". "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" e "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti". - Si trascrive l'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 ("Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"): "3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio, in qualita' di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della lege si veda nelle note all'art. 11, comma 6) e' il seguente: "Art. 15. - Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facolta' di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualita' di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi. L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma e' subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espreso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma puo' essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'art. 9. Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'art. 8. I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11. Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioi riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 559".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 34, comma 1, lettera a).
Inserisce · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1) l'introduzione dell'art. 34-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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