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Decreto legislativo 196/1995

Art. 36 — Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/36parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 36. Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente 1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non piu' di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. 2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno; b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi: 1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

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