Decreto legislativo 175/1995
Art. 96 — Diniego dell'autorizzazione
Art. 96. Diniego dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando: a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui all'art. 95 comma 1, lettera c); b) il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice; c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 3. 2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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