Decreto legislativo 175/1995
Art. 97 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami
Art. 97. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intende estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalita' stabilite dall'art. 93. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve: a) presentare il programma di attivita' relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione e' richiesta, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'art. 95; b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia, tenuto conto dei nuovi rami per i quali e' richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di avere correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'art. 93, comma 4, lettera b). 3. Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all'art. 15 e dall'ultimo bilancio approvato. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'art. 16, comma 4.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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