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Decreto legislativo 175/1995

Art. 95 — Programma di attivita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/95parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 95. Programma di attivita' 1. Il programma di attivita' deve indicare: a) i rischi che l'impresa intende assumere; b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia; c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica nella misura prevista dall'art. 12, comma 5; d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati; e) se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo 18 (assistenza), il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa. 2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 15. 3. Debbono essere allegati altresi' i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi. 4. Si applica inoltre l'art. 14 commi 3 e 4.

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