Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 94
Decreto legislativo 175/1995

Art. 94 — Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/94parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 94. Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre: a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile; 2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica; 3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione; 4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorita' di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati. b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati; c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilita' in conformita' a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti; d) presentare un programma dell'attivita' che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 95; e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente decreto. Nota all'art. 94: - L'art. 2506 del codice civile cosi' recita: "Art. 2506 (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe. Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale. Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni. Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa' costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 93 Art. 95 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.