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Decreto legislativo 175/1995

Art. 60 — Condizioni di accesso e di esercizio

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/60parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 60. Condizioni di accesso e di esercizio 1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi: a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare; b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di assumere; c) se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresi' trasmettere all'ISVAP l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90. 2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma. 3. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1. 4. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonche' negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto applicabili.

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