Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 61
Decreto legislativo 175/1995

Art. 61 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/61parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 61. Violazione delle norme sulle riserve tecniche 1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo. 2. L'ISVAP previa comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, puo' vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni esistenti nel territorio della Repubblica. Puo' inoltre richiedere alle predette autorita' di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure. 3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP, con proprio provvedimento puo' vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. 4. Il provvedimento di cui al comma 3 e' comunicato all'impresa interessata ed alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso e' stato adottato, il provvedimento e' revocato. Del provvedimento di revoca e' data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. Nota all'art. 61: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. L'art. 75 cosi' recita: "Art. 75 (Risoluzione). - I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva. La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti". - Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, reca il regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private. Gli articoli 114 e 115 cosi' dispongono: "Art. 114. - Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attivita' alla gestione dei contratti in corso: e' percio' ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti. I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovra' essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti". "Art. 115. - Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sara' stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio. Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sara' messa in liquidazione a norma degli artticoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonche' di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento o di altre leggi".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 60 Art. 62 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.