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Decreto legislativo 175/1995

Art. 59 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi in u…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/59parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 59. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo. 1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria. 2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attivita' che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, i rischi che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi ed all'ammontare dei sinistri da pagare, nonche' la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria. 3. L'ISVAP puo' vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attivita' presentato, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

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