Decreto legislativo 175/1995
Art. 55 — Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP
Art. 55. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP 1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 54, trasmette all'autorita' di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in re- gime di liberta' di prestazione di servizi: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale; b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti; c) un certificato che indichi i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare; d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi che l'impresa intende assumere. L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione. 2. Entro il termine previsto al comma 1, l'ISVAP trasmette altresi', ove necessario, alla medesima autorita' di controllo le informazioni di cui all'art. 54, comma 2. 3. L'ISVAP non puo' dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attivita'. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP da' motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1. 4. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. 5. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 54, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione dell'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorita' di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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