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Decreto legislativo 175/1995

Art. 56 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/56parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 56. Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale 1. Le imprese che intendono assumere rischi di cui al ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, in conformita' a quanto disposto dall'art. 54, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/49/CEE, debbono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di controllo degli Stati membri interessati. L'ISVAP e' tenuto a provvedere entro venti giorni dalla richiesta stessa. 2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare all'ISVAP, prima della sua utilizzazione, la base tecnica per il calcolo dei premi relativi. Nota all'art. 56: - Per la direttiva 92/49/CEE vedi nota alle premesse. L'art. 54, paragrafo 2, comma primo, cosi' recita: "2. Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se: i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui e' situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni; e' costituita una riserva di senescenza; l'assicuratore puo' denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui e' situato il rischio; il contratto prevede la possibilita' di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contrasti in corso; il contratto prevede la possibilita' che il contraente sostituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In particolare si terra' conto della riserva di invecchiamento e puo' essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura".

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