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Decreto legislativo 175/1995

Art. 54 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato memb…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/54parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 54. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro 1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi che intende assumere. 2. Se la legislazione dello Stato membro di prestazione di servizi lo prescrive, le imprese di cui al comma 1 che intendono assumere i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto 1 della tabella allegata, con esclusione della responsabilita' del settore, devono altresi' trasmettere preventivamente all'ISVAP, per ciascuno Stato membro in cui intendono operare: a) il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione sinistri, di cui all'art. 12- bis, paragrafo 4, della direttiva n. 88/357/CEE del 22 giugno 1988; b) una dichiarazione dalla quale risulti che l'impresa e' divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e del fondo di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Nota all'art. 54: - La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata in GUCE L. 172 del 4 luglio 1988. L'art. 12- bis, paragrafo 4, cosi' recita: "4. Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa garantisca che le persone che chiedono un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l'impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilita' civile del vettore, del ramo 10 in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro. A tal fine, lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che puo' dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorita' di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi. Parimenti, il rappresentante puo' essere chiamato a rappresentare l'impresa dinanzi alle autorita' competenti dello Stato della prestazione di servizi quanto riguarda la verifica dell'esistenza e della validita' della polizza di assicurazione sulla responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Lo Stato membro della prestazione di servizi non puo' esigere che la persona designata svolga per conto dell'impresa che l'ha nominata attivita' diverse da quelle indicate nel secondo e terzo comma. Tale persona non si occupa di assicurazine diretta per conto della suddetta impresa. La nomina di tale rappresentante non costituisce di per se' apertura di succursale o di agenzia ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 73/239/CEE e il rappresentante non costituisce uno stabilimento ai sensi dell'art. 2, lettera c) della presente direttiva".

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