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Decreto legislativo 175/1995

Art. 53 — Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/53parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 53. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP 1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 52, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorita' di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti. 2. L'ISVAP non puo' dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilita' e di professionalita', ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria. 3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorita' di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 52, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1. 4. L'impresa non puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorita' di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorita' ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 52. L'ISVAP e' tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorita' di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attivita'. 5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o piu' delle informazioni di cui all'articolo 52, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorita' di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attivita' di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

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