Decreto legislativo 175/1995
Art. 123 — Informativa al contraente
Art. 123. Informativa al contraente 1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in re- gime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto: a) la legislazione applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la liberta' di scelta, oppure che le parti hanno la liberta' di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere; b) le disposizioni relative all'esame dei reclami in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organismo incaricato di esaminare i reclami stessi. 2. L'obbligo di cui al comma 1 e' applicabile soltanto se il contraente e' persona fisica. 3. Le informazioni di cui al comma 1 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in altra lingua. 4. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, le imprese di cui al comma 1 debbono informare il contraente del nome dello Stato membro in cui e' situata la sede legale o la sede secondaria con cui sara' concluso il contratto. Tali informazioni debbono figurare nei documenti che vengono eventualmente forniti al contraente. 5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai contratti concernenti i grandi rischi. 6. Se il contratto concerne l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese debbono altresi' indicare nei suddetti documenti il nome e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 90. 7. Sulla proposta di assicurazione, sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa. 8. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresi' inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP", seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonche' della data e del numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di piu' provvedimenti di autorizzazione, e' sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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