Decreto legislativo 175/1995
Art. 124 — Imposte ed oneri parafiscali
Art. 124. Imposte ed oneri parafiscali 1. All'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, i primi cinque commi sono sostituiti dal seguente: "Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A): a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia; c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate; f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate". 2. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' soppresso. 3. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge. 4. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non e' stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, qualora al pagamento della predetta imposta sia tenuto il contraente. 5. Ogni contratto di assicurazione concernente un rischio ubicato in Italia e' altresi' sottoposto agli oneri parafiscali gravanti sui premi a norma della legislazione vigente. Nota all'art. 124: - Per la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, vedi nota all'art. 89. L'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cosi' recitava: "Art. 1. - Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A): a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia; c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate; f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate (1/a). Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento. Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegata C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449". - L'art. 2 cosi' disponeva: "Art. 2. - (Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione: a) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri; b) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in atti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione)". - L'art. 3 cosi' dispone: "Art. 3. - Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta, quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nella allegata tabella C) o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'art. 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Societa', Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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