Decreto legislativo 175/1995
Art. 122 — Legge applicabile
Art. 122. Legge applicabile 1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio e' la Repubblica italiana. 2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. 3. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in piu' Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. 4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento piu' stretto con lo Stato in cui e' ubicato il rischio. 5. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformita' di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.