Decreto legislativo 174/1995
Art. 4 — Norme applicabili alle societa' di mutua assicurazione
Art. 4. Norme applicabili alle societa' di mutua assicurazione 1. Alle societa' di mutua assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 2. Le societa' di cui al comma 1 possono esercitare soltanto le attivita' rientranti nei rami I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Nota all'art. 4: - Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, reca il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni pri- vate.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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