Decreto legislativo 174/1995
Art. 3 — Campo di applicazione
Art. 3. Campo di applicazione 1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attivita' nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo. 2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) le societa' di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) nello statuto sia prevista la possibilita' di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati; 2) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato I, non ecceda il controvalore in lire italiane di 500.000 unita' di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo e' superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal quarto esercizio; c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nota all'art. 3: - Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 13- bis comma 1, lettera d), cosi' recita: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) - c) (Omissis); d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art.433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a un milione di lire per ciascuna di esse".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.