Decreto legislativo 174/1995
Art. 5 — Tipi di societa' che possono esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I
Art. 5. Tipi di societa' che possono esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I 1. Le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I possono essere esercitate soltanto da societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata e societa' di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonche' da societa' europee allorche' tale forma societaria sara' istituita nell'Unione europea. 2. Le societa' di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. Puo' tuttavia essere compreso nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, nonche' della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. 3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che abbiano per oggetto l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I esclusivamente all'estero. Note all'art. 5: - L'art. 2325 del codice civile cosi' recita: "Art. 2325 (Nozione). - Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni". - L'art. 2514 del codice civile cosi' recita: "Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). - Nelle Societa' cooperative a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimeno della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541". - L'art. 2546 del codice civile cosi' recita: "Art. 2546 (Nozione). - Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nella mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548".
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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