Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 174/1995Art. 38
Decreto legislativo 174/1995

Art. 38 — Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/38parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 38. Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza 1. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve, secondo le modalita' ed i termini di cui all'art. 14, comma 1, relativi ai nuovi prodotti assicurativi ed alle variazioni apportate a quelli in vigore. 2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attivita' svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese predette debbono comunicare le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica. 3. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le condizioni di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti. 4. La comunicazione degli elementi di cui ai commi precedenti non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.