Decreto legislativo 174/1995
Art. 37 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'
Art. 37. Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' 1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attivita' presentato ai sensi dell'art. 12. 2. L'impresa e' tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attivita'. 3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione. 4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita' e allo statuto della societa', nonche' ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 9, comma 2, lettere c) e d). Le eventuali modifiche del programma di attivita' e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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