Decreto legislativo 174/1995
Art. 39 — Sopravvenuta inidoneita' degli amministratori e degli azionisti
Art. 39. Sopravvenuta inidoneita' degli amministratori e degli azionisti 1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonche' di controllo dell'impresa perdono in tutto od in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneita' sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP. 2. Alle persone fisiche, agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Nota all'art. 39: - La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi. L'art. 10, comma 3, cosi' recita: "3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.