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Decreto legislativo 174/1995

Art. 26 — Copertura delle riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/26parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 26. Copertura delle riserve tecniche 1. Le riserve tecniche di cui all'art. 24, debbono essere coperte con attivi di proprieta' dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita' e la liquidita' dei suoi investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi. 2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: a) investimenti: 1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A), ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri e o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o piu' di detti Stati membri; obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da societa' o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata; altre obbligazioni o titoli assimilabili purche' con scadenza residua inferiore all'anno; pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso un istituto di credito nonche' accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito; cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43; altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indichera' anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche; 2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche, o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali; 3) quote della Banca d'Italia, quote di societa' cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati o emessi da societa' il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata; 4) partecipazioni in societa' immobiliari, nelle quali l'impresa detenga piu' del 50 per cento del capitale sociale, aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passivita' complessivamente iscritte nel bilancio della societa' immobiliare; 5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento; 6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento per le quote libere da ipoteche; b) crediti: 1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare; 2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare; 3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi; 4) anticipazioni su polizze; 5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento; 6) crediti verso fondi di garanzia; c) altri attivi: 1) immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento; 2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio; 3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorita' di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie; 4) spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare; 5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare; 6) interessi reversibili. 3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche le seguenti regole: a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualita' del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia; b) gli strumenti derivati quali options, futures e swaps in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti; c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in societa' di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in societa' di investimento con sede legale in uno Stato membro; d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore; e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi; f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se cio' e' coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche. 4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa l'inammissibilita' degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche. 5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche. 6. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla societa' controllata. 7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. 8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo. 9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'art. 125. Note all'art. 26: - La direttiva 89/647/CEE e' pubblicata in GUCE legge n. 386 del 30 dicembre 1989. - La legge 13 gennaio 1994, n. 43 disciplina le cambiali finanziarie. - La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979. L'art. 8 cosi' recita: "Art. 8. - 1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono nel suo territorio e richiedono l'autorizzazione: a) adottino una delle forme seguenti: - per quanto riguarda il Regno del Belgio: 'societe' anonyme' 'naamloze vennotschap', 'societe' en commandite par actions' 'vennootschap bij wijze van geldschieting cp aandelen', 'association d'assurance mutuelle', 'onderlinge verzekeringsmaatschappij', 'socie'te' coope'rative' 'cooperatieve vennootschap'; - per quanto riguarda il Regno di Danimarca: 'aktieselskaber', gensidige selskaber'; - per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: 'Aktiengesellschaft' 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'offentlich-reclitliches Wettbewerbs- Versicherungsunternehmen'; - per quanto riguarda la Repubblica Francese: 'societe' anonyme', 'societe' a' forme mutuelle a' cotisations fixes', 'societe' a' forme tontiniere'; - per quanto riguarda l'Irlanda: 'incorporated companies limited by shares or by guar- antee or unlimited', 'societies registered under the Indus- trial and Provident Societies Acts' et 'societies registered under the Friendly Societies Acts'; - per quanto riguarda la Repubblica italiana: societa' per azioni, societa' cooperativa, mutua di assicurazione e gli istituti di diritto pubblico di cui all'articolo 1883 del codice civile; - per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: 'societe' anonyme', 'societe' en commandite par actions', 'association d'assurances mutuelles', 'societe' coope'rative'; - per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: 'naamloze vennootschap', 'onderlinge waarborgmaatschappij'; - per quanto riguarda il Regno Unito: 'incorporated companies limited by shares or by guar- antee or unlimited', 'societies registered under the lndustrial and Provident Societies Acts', 'societies regis- tered under the Friendly Societies Acts', l'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma riconosciuta dal diritto pubblico o suo equivalente, purche' lo scopo di tali enti sia quello di svolgere attivita assicurativa a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; b) limitino il loro oggetto sociale alle attivita' previste dalla presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano ad esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale; c) presentino un programma di attivita' conforme all'art. 9; d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'art. 20, paragrafo 2. 2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione della propria attivita' ad altri rami, o, nel caso previsto all'art. 6, paragrafo 2, lettera d), ad un'altra parte del territorio, deve presentare un programma di attivita' conforme all'art. 9 per quanto riguarda questi altri rami o quest'altra parte del territorio. Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del minimo del margine di solvibilita' di cui all'art. 19 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'art. 20, paragrafi 1 e 2. 3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessita' di una qualifica tecnica dei dirigenti, ne' a che richiedano l'approvazione dello statuto, delle condizioni generali e speciali dei contratti, delle basi tecniche, specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'art. 17, e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo. 4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessita' economiche del mercato".

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