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Decreto legislativo 174/1995

Art. 27 — Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/27parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 27. Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente. 3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme piu' dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2. 4. Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-bis del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse. 5. Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non e' superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non e' riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilita'. 6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della societa', salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. Nota all'art. 27: - L'art. 2423-bis del codice civile cosi' recita: "Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".

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