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Decreto legislativo 174/1995

Art. 25 — Principi di calcolo delle riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/25parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 25. Principi di calcolo delle riserve tecniche 1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui: a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti; b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate; c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto; d) le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni. Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare. 2. L'impresa puo' adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo da' luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non e' possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce. 3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. E' tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali. 4. Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensi' una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per se', ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attivita' destinate a copertura delle riserve. 5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non puo' comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1. 6. Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalita', invalidita' e morbilita' debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresi' conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza. 7. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera a), il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili. 8. La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa puo' anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa. 9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o piu' componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto. 10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento. 11. Nel caso in cui la valutazione delle attivita' rappresentantive delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 e' considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili. 12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attivita' rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovra' essere definito dall'impresa in conformita' alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. E' altresi' necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovra' essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario e' tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione. 13. In deroga ai principi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP puo' consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di piu' recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attivita' finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attivita' rappresentative delle riserve stesse. 14. L'ISVAP puo' imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche piu' prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. E' fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto. 15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP.

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