Decreto legislativo 174/1995
Art. 21 — Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni
Art. 21. Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni 1. Resta fermo l'obbligo per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, di continuare a tenere per ciascuna delle due predette attivita' una gestione distinta. 2. Ai fini della gestione distinta l'impresa deve: a) indicare nello statuto quale parte del capitale o del fondo di garanzia, del fondo di organizzazione e delle riserve e' destinata all'adempimento delle obbligazioni relative a ciascuna gestione; b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilita' del margine di solvibilita' prescritto, rispettivamente, dal presente decreto e dal decreto legislativo danni. In particolare, tutte le partite del conto economico devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruita'; c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' specifici a ciascuna attivita' al margine di solvibilita' della corrispondente gestione. 3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo', informandone tempestivamente l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilita' ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinche' non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni. 4. Agli effetti del presente decreto si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati all'art. 33, comma 2. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono autorizzate ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) della tabella allegata al decreto legislativo danni. Le predette imprese debbono iniziare ad adempiere all'obbligo di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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