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Decreto legislativo 174/1995

Art. 22 — Determinazione delle tariffe

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/22parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 22. Determinazione delle tariffe 1. I premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indi- cate al punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa mediante ricorso ai premi stessi ed ai relativi proventi, di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e in particolare di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, senza pero' che vengano impiegati in modo sistematico e permanente mezzi che non derivano dal pagamento dei premi. 2. Le ipotesi attuariali devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, tenuto altresi' conto delle indicazioni di cui al comma 4 del predetto articolo. 3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. 4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi di tariffa ed ai relativi proventi, l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore sottoscrizione di contratti del tipo di quelli che hanno provocato tale situazione.

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