Decreto legislativo 174/1995
Art. 20 — Vigilanza
Art. 20. Vigilanza 1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri. 2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari, che non sono espressamente abrogate dal presente decreto o non sono comunque con esso incompatibili. 3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso di un margine di solvibilita' e di riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, fermo quanto disposto dall'art. 21, nonche' di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto. 4. Le imprese di cui al comma 1, debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per tale controllo gli organi ad esso preposti si avvalgono della collaborazione dell'attuario al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso. 5. L'ISVAP vigila a che le imprese di cui al comma 1 che svolgono attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilita' sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attivita' e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio della stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettera a)) l'introduzione dell'art. 20-bis.
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