Decreto legislativo 174/1995
Art. 115 — Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli amministratori
Art. 115. Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli amministratori 1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonche' di controllo in imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti: a) avere svolto, per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in societa' od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire; b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonche' per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di societa' e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di societa' od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avra' la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi. 2. Per gli organi collegiali i requisiti di cui al comma 1, lettera a), devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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