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Decreto legislativo 174/1995

Art. 114 — Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/114parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 114. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20 1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni). - 1. Le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra societa', direttamente o per il tramite di societa' controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della societa' partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all'esercizio del diritto di voto. 2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresi' essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta direttamente, superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della societa' partecipata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione gia' comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti. 3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in societa' che esercitano la medesima attivita'"; b) l'art. 9, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l'intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa deve essere preventivamente comunicato all'ISVAP". c) nell'art. 10, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione"; d) l'art. 10, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP., il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione"; e) dopo l'art. 10, comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtu' di particolari accordi con l'impresa in cui e' detenuta, la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante"; f) l'art. 10, comma 4, e' sostituito dal seguente: " 4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP"; g) all'art. 11, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: " 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo"; h) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: " 1. Il ritardo, la incompletezza o la erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 2. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale."; i) l'art. 23 e' abrogato. Note all'art. 114: - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 39. L'art. 5 cosi' recitava: "Art. 5. (Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni). - 1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra societa', qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, comporti il controllo della societa' partecipata. La comunicazione e' in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo. 2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresi' essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, direttamente o per il tramite di societa' controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della societa' partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione gia' comunicata. 3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo". L'art. 9, comma 1, cosi' recitava: "1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale". L'art. 10 cosi' recitava: "Art. 10. (Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi). - 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo. 2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP. 3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazoine del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP. 5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocita' di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale vietare l'autorizzazione". L'art. 11 cosi' recita: "Art. 11 (Autorizzazioni e comunicazioni). - 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati puo' essere reiterata una sola volta. 2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, puo' essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione. 3. I provedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati. 4. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle societa' o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonche' ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". L'art. 16 cosi' recitava: "Art. 16. (Sanzioni). - 1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, e' punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire quattro milioni a lire cinquanta milioni. 3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato piu' grave. 4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma 1, riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 5. La violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, e' punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. 6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale". L'art. 23 cosi' recitava: "Art. 23. (Liquidazione delle societa' di mutuo soccorso). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attivita' di una societa' di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per aver esercitato attivita' assicurativa, provvede allo scioglimento della societa' senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo in caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazoine del decreto di scioglimento. 2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attivita', puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'".

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