Decreto legislativo 174/1995
Art. 116 — Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati
Art. 116. Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati 1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto ministeriale, i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza. 2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso puo' essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione. 3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.