Decreto legislativo 174/1995
Art. 110 — Sconti
Art. 110. Sconti 1. Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, possono prevedere, per le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a carattere generale a condizione che le relative regole vengano dettagliatamente indicate quanto a misura e modalita' applicative nella nota informativa per il contraente, di cui all'art. 109, in relazione alla tariffa interessata.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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