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Decreto legislativo 174/1995

Art. 111 — Diritto di recesso del contraente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/111parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 111. Diritto di recesso del contraente 1. Il contraente puo' recedere da un contratto individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui e' informato che il contratto e' concluso. 2. L'impresa deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. 4. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

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