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Decreto legislativo 174/1995

Art. 109 — Informativa del contraente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/109parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 109. Informativa del contraente 1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in re- gime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell'allegato II, punto A. 2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell'allegato II, punto B. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua. 4. L'ISVAP puo' prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II, qualora cio' risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente. 5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresi' inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP" seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonche' della data e del numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di piu' provvedimenti di autorizzazione e' sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

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