Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 376
Decreto legislativo 297/1994

Art. 376 — Riconoscimento

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/376parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 376. Riconoscimento 1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 375 Art. 377 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.