Decreto legislativo 297/1994
Art. 375 — Impiego di personale negli spettacoli di danza
Art. 375. Impiego di personale negli spettacoli di danza 1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
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