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Decreto legislativo 297/1994

Art. 377 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero

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Art. 377. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero 1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e 635.

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