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Decreto legislativo 480/1992

Art. 24 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/24parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 24. 1. L'art. 24 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di ottenere ai sensi delle Convenzioni internazionali la registrazione di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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