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Decreto legislativo 480/1992

Art. 25 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/25parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 25. 1. L'art. 25 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - 1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa. 2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona puo', se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente; b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. 3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; b) far valere la nullita' della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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