Decreto legislativo 480/1992
Art. 23 — 1
Art. 23. 1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. La registrazione di marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, puo' essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento. 2. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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