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Decreto legislativo 480/1992

Art. 22 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/22parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 22. 1. L'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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