Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 277/1991Art. 18
Decreto legislativo 277/1991

Art. 18 — Superamento dei valori limite di esposizione

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/18parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 18. Superamento dei valori limite di esposizione 1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non puo' super- are il valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto valore il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando quanto prima le misure appropriate. In conformita' al parere del medico competente, lo stesso procede ad una determinazione immediata dei parametri biologici dei lavoratori interessati. 2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1 il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della concentrazione di piombo nell'aria. 3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati, anche in conformita' al parere del medico competente. 4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione della permanenza giornaliera nell'area interessata e si rende necessario l'uso di mezzi individuali di protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente necessario. 5. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite. 6. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano interventi immediati, il datore di lavoro li informa al piu' presto delle misure gia' adottate.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 277/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.