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Decreto legislativo 277/1991

Art. 19 — Misure di emergenza

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/19parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 19. Misure di emergenza 1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

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